IMU SU CASA IN COMODATO D'USO GRATUITO

La circolare 3/DF (da pagina 10 della stessa o il punto 6) del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e Finanza del 18 maggio 2012 ha chiarito come applicare l'aliquota IMU sulle abitazioni concesse in comodato d'uso a famigliari.

Rispetto a quanto previsto per l'ICI, la definizione di abitazione principale presenta dei profili di novità. Per prima casa si intende infatti quella nella quale «il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Quindi se alcuni membri della famiglia stabiliscono la loro residenza e dimora «in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». In altri termini la prima casa «deve essere costituita da una sola unità», quella sulla quale si verifica la sussistenza di requisiti: possesso, residenza e dimora. 

Se quindi si hanno due case e una la si dà per esempio al proprio figlio perché ci vada a vivere, non basta che questi ci risieda e vi dimori, ma deve anche avere la proprietà della stessa (acquisita anche attraverso la donazione) o un diritto reale su di essa (per esempio l'usufrutto, anche se questo di solito si verifica col figlio che dà l'immobile al genitore).

Quindi, purtroppo, a fini del pagamento dell'imposta sulla casa non è possibile considerare come prima casa l'immobile concesso dal proprietario in uso gratuito ai familiari, nonostante si tratti dell'unica casa posseduta: sull'immobile si applica quindi  l'aliquota prevista sulla seconda casa.

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