ORTI URBANI

Oggi, un post sulla nostra pagina di Facebook, mi ha fatto comprendere come sia importante far conoscere di quali regolamenti sia dotato il nostro Comune. Quello dei cosiddetto "orti urbani", oggetto della segnalazione di un nostro concittadino, è stato deliberato dal Consiglio Comunale già dal 2009.

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI TERRENI COMUNALI AD USO ORTIVO

Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e la gestione di lotti di terreno di proprietà comunale, ovvero rientranti ad altro titolo nella disponibilità del Comune, individuati dalla Giunta Comunale per essere adibiti ad uso ortivo.

Art. 2 - Finalità
L’assegnazione in concessione in uso gratuito dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti o fiori, ha lo scopo di permettere al cittadino di impiegare il tempo libero in una attività ricreativa senza scopo di lucro e di favorirne le possibilità di socializzazione. Avranno diritto di priorità le situazioni di particolare disagio segnalate dai competenti Servizi Sociali territoriali.
Al contempo l’assegnazione ha lo scopo di mantenere decorosamente in ordine gli appezzamenti di terreno incolto.

Art. 3 - Requisiti per l’assegnazione.
Per avere diritto all’assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di TOVO SAN GIACOMO;
b) essere pensionati o disabili e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
c) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato.

Art. 4 - Modalità di assegnazione.
Per l’assegnazione dei lotti liberi, l’Ufficio Servizi sociali del Comune provvede periodicamente all’emanazione di un apposito Bando pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web comunale e reso noto mediante avvisi affissi sul territorio comunale.
L’assegnazione verrà effettuata secondo l’ordine di graduatoria risultante dall’applicazione dei criteri di cui ai successivi commi, mediate un provvedimento di concessione in uso gratuito.
L’assegnazione avverrà secondo i seguenti criteri:

reddito: 
3 punti - valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale al corrispondente minimo INPS; 
2 punti - valore ISEE del nucleo familiare superiore all'importo minimo INPS e inferiore e/o doppio della stesso; 
1 punto - valore ISEE del nucleo familiare superiore al doppio dell'importo minimo INPS; 

situazione familiare: 
4 punti - nucleo familiare composto da 1 persona; 
3 punti - nucleo familiare composto da 2 persona; 
1 punto - nucleo familiare composto da 3 persone e oltre; 

età del richiedente: 
3 punti - richiedenti di età uguale o superiore a 70 anni; 
2 punti - richiedenti di età compresa tra 65 e 69 anni; 
1 punto – richiedenti di età compresa fra 55 e 64 anni;

altri criteri: 
3 punti - disponibilità a coltivare un orto congiuntamente ad altro richiedente per tutta la durata dell'assegnazione 
5 punti non avere a disposizione sul territorio comunale, a titolo di proprietà, usufrutto, affitto o comodato, altri appezzamenti coltivabili.

In caso di parità di punteggio l'assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio.

L'assegnazione ha validità triennale.

Le domande accolte ma non soddisfatte per insufficienza di lotti andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni nel corso del triennio.
Allo scadere dei tre anni, si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando e alla formazione di una nuova graduatoria di assegnazione.
Le graduatorie in attesa rimarranno valide per tre anni a meno di disdetta da parte dell'avente diritto da inviare per via scritta al Comune
Ogni nucleo familiare avrà in gestione una sola area ortiva, anche se composto da più anziani.
Nel caso di situazioni di particolare disagio segnalate dai competenti Servizi Sociali territoriali, l’assegnazione di lotti liberi potrà avvenire a richiesta, senza la pubblicazione o partecipazione ai bandi suddetti.
Nel caso in cui il bando fosse andato totalmente o parzialmente deserto, è facoltà del Comune attribuire i lotti non assegnati anche a soggetti che ne facciano domanda, anche se non in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, in affitto o in comodato ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.

Art. 5 - Durata del contratto.
Il provvedimento di concessione in uso gratuito ha durata triennale.
E’ fatta salva la facoltà per l’assegnatario di comunicare la disdetta in qualsiasi momento.
Alla scadenza del triennio il concessionario dovrà restituire il lotto di terreno, senza necessità di disdetta o preavviso, e senza diritto a rimborsi o indennità alcuna.

Art. 6 - Conduzione dei lotti di terreno.
Gli assegnatari si impegnano a:
a) curare l’ordine, la buona sistemazione e la pulizia del terreno assegnato, per il quale non è ammesso l’incolto;
b) non alterare in alcun modo il perimetro o la fisionomia del terreno assegnato, né apportare modifiche se non espressamente autorizzate dai competenti uffici comunali.
c) non cedere ad altri, a nessun titolo, l’uso del terreno assegnato;
d) coltivare il terreno personalmente o con l’aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare per un periodo limitato. E’ vietato sostituire in maniera definitiva, anche da parte di familiari, l’assegnatario che non fosse più in grado di seguire l’orto per motivi di salute;
e) destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la vendita;
f) sistemare all’interno del lotto un solo contenitore di capacità massima di litri 200 per la raccolta e il deposito dell’acqua per l’irrigazione, di colore verde, ed un piccolo mobiletto per il ricovero dei piccoli attrezzi;
g) non istallare tettoie, capanni, o altre costruzioni, ad eccezione di piccole serre, per il solo periodo invernale (orientativamente dal 1 ottobre al 31 Marzo) con un altezza dal suolo non superiore a m. 1, per ragioni di arredo urbano;
h) contenere l’altezza delle culture, e dei relativi sostegni, entro m. 2.00;
i) non allevare o detenere nel lotto animali di qualsiasi genere;
j) non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari;
k) nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e puliti ed ordinati i capanni per gli attrezzi;
l) mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
m) non usare anticrittogamici e diserbanti, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni che andranno invece utilizzati per la preparazione del composter in apposita zona all’interno dell’area ortiva, da destinare a tale scopo;
n) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata.;
o) di disporre, i sostegni non utilizzati, in orizzontale ad un massimo di 60 cm. da terra;
p) non arrecare molestie alle proprietà vicine.

Art. 7- Forniture.
L’Amministrazione comunale si impegna a fornire gratuitamente le compostiere.
L’Amministrazione, in base alle disponibilità di bilancio può, su richiesta motivata da parte dell’assegnatario, riconoscere un contributo quale rimborso spese, su presentazione di fatture o scontrini, per eventuali interventi di miglioria o manutenzione ordinaria, effettuati nell’ambito dell’area di pertinenza degli orti, o aree immediatamente limitrofe. Con le stesse modalità l’Amministrazione può fornire direttamente i materiali necessari. 
L’acqua per l’irrigazione dell’orto potrà essere fornita dal Comune solo ove tecnicamente possibile e previa sottoscrizione di apposito contratto di fornitura ad uso irriguo, con consumi a carico dell’assegnatario.

Art. 8 - Decesso dell’assegnatario ed eventuale subentro.
In caso di decesso dell’assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o convivente more uxorio che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
In ogni caso l’orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell’assegnatario.

Art. 9 - Revoca dell’assegnazione.
La mancata coltivazione del lotto di terreno, l’inosservanza delle norme per la conduzione di cui all’art. 5 o la perdita dei requisiti per l’assegnazione, possono dar luogo alla revoca dell’assegnazione, da parte del Comune.
In tal caso l’Ufficio Servizi Sociali comunali provvederà all’avvio del procedimento di revoca, richiedendo per iscritto all’assegnatario eventuali chiarimenti.
In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta, l’assegnazione viene revocata con comunicazione scritta all’assegnatario, senza diritto a rimborsi od indennità alcuna.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare in ogni momento, per ragioni di interesse pubblico, l’assegnazione in uso, salvo in questo caso il solo rimborso delle sole migliori eventualmente realizzate e regolarmente autorizzate, e del mancato raccolto stagionale.

Art. 10 - Responsabilità
L’Amministrazione comunale interessata declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione dei terreni di cui trattasi.

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